In assenza di un riordino organico del settore dei giochi, il legislatore è stato costretto a ricorrere, da quasi 10 anni, all’utilizzo di proroghe necessarie alla prosecuzione della gestione del servizio pubblico. Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2025, è stato determinato il regime delle proroghe per tutte le tipologie di gioco in pluri-concessione fino al 31/12/2026.
Tale strumento, sebbene abbia garantito la prosecuzione dell’operatività̀ e della raccolta erariale, ha contribuito a generare:
Infine, l’articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n.111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede la delega al Governo per il sistematico riordino delle disposizioni normative in materia di giochi pubblici, da effettuarsi tramite uno o più̀ decreti legislativi, sia con riferimento al comparto del gioco fisico che a distanza.
Allo stato attuale, il Governo ha approvato in via definitiva esclusivamente il primo decreto di riordino sui giochi a distanza (Decreto legislativo n.41 del 25 marzo del 2024), volto a costituire il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli online, con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco, per i quali resta ferma la disciplina vigente.
Il primo intervento in materia di pubblicità nei giochi in Italia è stato effettuato con il decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012) – c.d. decreto legge Balduzzi (art. 7), che introduce in particolare il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco.
In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita.
Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) vengono approvate ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi 937-940).
In particolare, si vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive “generaliste” (dalle ore 7 alle ore 22) e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori; sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2016 (le tv a pagamento – Sky e Mediaset Premium – le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza.
Nel 2018, con il Decreto Legislativo 12 luglio 2018, n. 87, noto come “Decreto Dignità”, convertito in Legge il 9 agosto 2018 n. 96, viene introdotto il divieto totale di pubblicità «anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media». Dal 1° gennaio 2019, stop anche alle sponsorizzazioni di eventi, prodotti o servizi a a ogni altra forma di comunicazione di contenuto promozionale riguardante i giochi.
Sono escluse dai divieti le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi del gioco sicuro e responsabile dei Monopoli. Salvi, ma solo per un anno a partire dall’entrata in vigore del decreto, i contratti pubblicitari in essere. L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Agcom.
Il 18 aprile 2019 l’AGCOM ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità contenuto nell’articolo 9 del cd. Decreto Dignità. Sono esclusi dal divieto: